Termini e condizioni d’uso del gestionale Bike Manager in cloud
1. Oggetto
È oggetto di questi termini e condizioni d’uso la fornitura di servizi legati al software Bike Manager. Quanto descritto in questo documento rappresenta le condizioni generali e la descrizione dei servizi offerti dal Fornitore al Cliente.
2. Modalità di pagamento
Il pagamento del servizio deve essere effettuato per il 100% anticipatamente al fine di poter erogare il servizio descritto quando richiesto.
Tipologie di pagamento accettate: rimessa diretta, bonifico (i riferimenti specifici per effettuare il pagamento saranno esplicati con successiva comunicazione), Paypal.
3. Interventi eccedenti
Durante o dopo l’erogazione dei servizi, eventuali modifiche e/o interventi di qualsiasi tipo, siano essi di carattere tecnico, grafico o di consulenza, saranno quotati in base ai prezzi in uso dal Fornitore nel periodo della richiesta.
4. Descrizione generale dei servizi/prodotti
4.1. Descrizione “Bike Manager”.
a) Il servizio comprende l’installazione e configurazione del software Bike Manager su VPS da noi gestita. L’installazione prevede che al termine il Cliente sia in grado di utilizzare il software con le funzionalità in esso contenute.
b) E’ inclusa la modifica del logo che apparirà nelle stampe.
c) Saranno attivi i servizi di backup dati giornalieri fino ad una settimana dal giorno corrente.
d) Lo spazio di archiviazione totale, comprensivo del software, è di 10GB.
e) Il servizio non comprende quanto non espressamente dichiarato in questo documento.
5. Durata, conclusione e recesso dal contratto
Questo contratto è effettivo a decorrere dal momento della stipula e rimarrà valido, con rinnovo tacito, fino a diversa comunicazione di una delle parti o comunque fino al termine concordato dell’erogazione dei servizi. Nel caso il Cliente desiderasse l’annullamento del servizio per gli anni successivi a quello di attivazione, dovrà far pervenire esplicita comunicazione scritta tramite raccomandata A/R, PEC o email ordinaria presso il Fornitore, almeno 4 settimane prima della scadenza dell’annualità in corso.
In particolare, la durata prestabilita di questo contratto è di 1 anno dalla data di stipula.
6. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C., autorizzando il Fornitore a interrompere i servizi senza preavvisi qualora il Cliente:
a) ceda in tutto o in parte i servizi a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore;
b) non provveda al pagamento entro i termini previsti dalla fattura relativa al presente contratto;
c) sia sottoposto o ammesso a una procedura concorsuale;
Il Fornitore ha inoltre il diritto di intraprendere azioni legali qualora uno o più dei predetti punto gli cagionasse danno.
7. Limitazione di responsabilità
a) Il Cliente mantiene la piena titolarità dei materiali da lui forniti (con “materiali” s’intende, a titolo d’esempio non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano essi anche sensibili o personali, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto e alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
b) Il Fornitore perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all’insaputa del Fornitore stesso, coperti da diritto d’autore.
c) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, Il Fornitore non è responsabile nei confronti di alcuna parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui il Fornitore sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto rimedio.
d) Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi.
e) Non sono attribuibili al Fornitore malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc.
f) Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto.
g) Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati.
h) Il Fornitore non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi.
i) Nel caso in cui il Cliente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai servizi offerti (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il Cliente richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso.
l) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e il Fornitore diventi di conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio venduto.
9. Clausola compromissoria per l’arbitrato
Ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione di questo Contratto sarà deferita, con apposito ricorso, a un Collegio arbitrale da adire nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal momento in cui il provvedimento contestato è stato portato a conoscenza della parte. La città sede del Collegio arbitrale è quella in cui ha sede il Fornitore. Il ricorso dovrà essere depositato nel termine di cui sopra, a pena di decadenza, presso la sede del Fornitore. Il Collegio arbitrale – che deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di procedure e nel più breve tempo possibile – sarà composto di tre membri: il primo designato dal Cliente; il secondo designato dal Fornitore; il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dagli arbitri designati. Per ulteriori contenziosi resta comunque competente il foro della città in cui ha sede il Fornitore.
Il Cliente gode di tutti i diritti in base alle Leggi e al Dlgs citati, e alle normative in vigore all’atto della firma.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. firmando questa e le altre pagine di contratto ci si dichiara edotti d’ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti, e le si accetta e sottoscrive.
Termini e Condizioni